Emergenza Covid-19: Nota esplicativa Ordinanza n. 20 del 02.05.2020

Lunedì, 11 Maggio 2020

Nota esplicativa ed interpretativa per l’attuazione delle ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna di cui all’ordinanza n. 20 del 02.05.2020. La nota chiarisce alcuni aspetti dell'ordinanza n. 20 del 2 maggio relativi a: SPOSTAMENTI NEL TERRITORIO REGIONALE - TRASFERIMENTI DA E PER LA SARDEGNA - ATTIVITÀ MOTORIE E SPORT INDIVIDUALI - DISCIPLINE SPORTIVE NON INDIVIDUALI - CURA, ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CAVALLI, MANUTENZIONE SECONDE CASE - AGENZIE IMMOBILIARI, PRATICHE AUTO - PESCA SPORTIVA. In allegato alla notizia trovate il documento completo.


SPOSTAMENTI NEL TERRITORIO REGIONALE (Riferimento Art. 1)
- Per gli spostamenti giustificati nel territorio regionale, nel caso avvengano con mezzo di trasporto proprio, il distanziamento interpersonale previsto nell’art. 1 non rileva tra soggetti conviventi a bordo del medesimo.

- Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.

- Tra le situazioni di necessità per le quali è possibile spostarsi oltre i confini del proprio Comune di residenza/domicilio/abitazione è ricompresa l’esigenza di fare la spesa. Di norma, la spesa deve farsi preferibilmente in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria casa, anche se ricadenti in Comuni diversi da quello di residenza/domicilio/abitazione. Pur non essendo previsto uno specifico limite territoriale degli spostamenti per tale finalità, un allontanamento consistente dal luogo di residenza/domicilio/abitazione è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario.

 

PESCA SPORTIVA (Riferimento Art. 20)
- L’espressione “pesca sportiva” contenuta nell’art. 20 è da interpretare in senso ampio e non tecnico. Pertanto, in essa devono ricomprendersi le pratiche ed attività comunemente definite di pesca “amatoriale” o “ricreativa”. In tutti i casi, l’esercizio della pesca sia subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto può essere praticata in forma individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale.

- La pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto può essere praticata nell’ambito del territorio regionale;

- Per praticare la pesca sportiva da terra è consentito l’accesso in spiaggia compresa la battigia (combinato disposto art. 20 e art. 26);

- Per ragioni di sicurezza, in caso di esercizio della pesca subacquea, è consentita – preferibilmente con un familiare convivente – la pratica in due persone, salva l’osservanza delle norme di distanziamento, igiene e prevenzione relative al Covid-19.

- Per la pesca su unità da diporto superiori a sei metri, è consentita la contemporanea permanenza a bordo di uno o più familiari conviventi in ragione delle dimensioni dell’unità. Nel caso di soggetti accompagnatori non conviventi, l’imbarco è subordinato all’idoneità del natante, imbarcazione o nave da diporto al mantenimento del distanziamento interpersonale di due metri, fatti salvi il divieto di assembramento e gli obblighi di igiene e prevenzione relativi al Covid-19.

 

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Ultimo aggiornamento:
Lunedì, 11 Maggio 2020 08:56